La valutazione del valore del vino in bilancio

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Per la prima volta la nostra società dovrà revisionare il suo bilancio. Una delle aree più significative è quella del magazzino. Abbiamo infatti molti vini sfusi, vini in invecchiamenti e vini in bottiglia. Quale è il criterio corretto per determinane il valore?

Ai sensi dell’art. 2426, n. 9, c.c. le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, se minore.

Il principio contabile OIC 13 definisce il concetto di
rimanenza e fornisce i criteri per determinarne il valore.

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla
vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della
società. Nell’impresa di produzione vinicola si tratta di:

  • Materie prime: uva anche se difficilmente il bilancio si chiude in un momento in cui esiste uva a magazzino se non nei casi dell’uva in appassimento
  • Semilavorati acquistati: vino sfuso acquistato da lavorare
  • Materie sussidiarie e di consumo: bottiglie, etichette, tappi, gabbiette, prodotti enologici
  • Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati: masse di vino sfuso a diversi stati di lavorazione
  • Merci: bottiglie o vino sfuso acquistati per essere rivenduti
  • Prodotti finiti: vino sfuso e bottiglie prodotti di propria fabbricazione);

Se i costi di acquisto sono facilmente riscontrabili nella
contabilità non altrettanto possiamo dirlo per i costi di fabbricazione. Molte
cantine non hanno infatti sistemi di contabilità analitica o di produzione e,
in fase di bilancio, faticano nel determinare il valore dei costi di
produzione. E’ necessario che ogni azienda, ancor più se in presenza di un
revisore, si doti di rilevazioni analitiche sui processi di produzione, sui
prodotti utilizzati, sulle ore di lavoro del proprio personale. Infatti per
costo di fabbricazione si intende il costo di acquisto, come precedentemente
definito, più i puri costi industriali di produzione o di trasformazione. Esso
include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento
dal quale il bene può essere utilizzato.

Per i vini da invecchiamento possono esser considerati anche
gli oneri finanziari. Infatti il principio OIC ricorda come in genere essi
siano esclusi. Ma qualora il tempo che intercorre tra l’esborso dei fondi al
fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l’uso, sia significativo e
qualora la produzione di un bene avvenga per stadi, gli interessi sono
capitalizzabili nel valore delle rimanenze. Il limite della capitalizzazione
degli oneri finanziari è però rappresentato dal valore recuperabile del bene.

A cura di Luca Castagnetti, Dottore Commercialista – Direttore Centro Studi Management DiVino di Studio Impresa.

 

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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