Dopo il decreto direttoriale ANPAL 28 dicembre 2018, n. 581, che ha prorogato per l’anno 2019 l’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, ecco le tante attese istruzioni operative, emanate dall’Inps con la circolare 17 aprile 2019, n. 54.
Premesso che sono state sostanzialmente confermate tutte le indicazioni di cui alla precedente circolare Inps 19 marzo 2018, n. 48 (cui si rimanda per il dettaglio), ecco la sintesi delle nuove istruzioni, ricordando che sono interessati tutti i datori privati, anche non imprenditori, che assumono (nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019) giovani dai 16 ai 29 anni di età, non inseriti in un percorso di studio o formazione.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate per il 2019 (60 milioni di euro).
QUESTI I RAPPORTI AMMESSI O ESCLUSI DAL BENEFICIO | |||
Tipo rapporto | SI/NO | Tipo rapporto | SI/NO |
Assunzioni a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) |
SI | Contratto di lavoro domestico | NO |
Somministrazione | SI | Contratto di lavoro intermittente | NO |
Apprendistato professionalizzante | SI | Prestazioni di lavoro occasionale | NO |
Rapporti subordinati per vincolo associativo con cooperativa lavoro | SI | Apprendistato di I e III livello | NO |
Per lo stesso lavoratore l’incentivo è riconosciuto per 1 solo rapporto. Dopo una prima concessione, quindi, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche se il medesimo incentivo è stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nel corso del 2018.
Assetto e misura dell’incentivo – L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore, esclusi premi e contributi Inail, per un importo fino a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è quindi pari a 671,66 euro (8.060/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, essa deve essere riproporzionata, assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per i rapporti a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione va proporzionalmente ridotto.
Con riguardo ai rapporti a tempo parziale, in caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto (compresa l’assunzione a part time, con successiva trasformazione a full time) il beneficio fruibile non potrà superare il tetto massimo già autorizzato con le procedure telematiche. Nell’ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Inoltre, nei casi di assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, si applica l’art. 2, co. 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a termine.
L’agevolazione è fruibile dal giorno di assunzione, ma entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021: può essere sospesa solo per assenza obbligatoria di maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione. Tuttavia, anche in tale ipotesi, l’incentivo va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021: non è possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine, e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.
Condizioni di spettanza – Il diritto a fruire dell’incentivo è subordinato a quanto segue:
- rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia: adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto, fermi gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, ove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (cfr. il paragrafo 6 della circolare Inps n. 48/2018).
Compatibilità con gli aiuti di Stato – L’incentivo può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis oppure, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018, e quindi:
1) l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
2) per i soggetti da 25 a 29 anni, l’incentivo è fruibile solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, sussiste almeno uno di questi requisiti, e cioè il lavoratore:
– è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ex D.M. 17 ottobre 2017;
– non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
– ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
– è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato oppure è assunto in settori economici in cui vi è tale differenziale di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale 28 novembre 2018, n. 420.
La scelta di 1 dei 2 regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto dell’articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra loro alternativi.
Infine, per le modalità “operative” di fruizione, e quindi per i datori che operano con il sistema Uniemens, per i datori agricoli che operano con il sistema DMAG e per i datori Uniemens sezione <ListaPosPA>, si vedano i punti da 9 a 12 della citata circ. Inps 17 aprile 2019, n. 54.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
Fonte: Sistemiamo l’Italia