Notifiche telematiche valideanche dopo le ore 21

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La vicenda dell’eliminazione del cosiddetto “diritto al riposo” in materia di notifiche, si applica anche al processo tributario telematico?

Certamente. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato illegittimo, nel processo civile telematico, la norma nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Questi principi si applicano anche al processo tributario, con la conseguenza che la notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona, e si considera dunque tempestiva, per il notificante, se entro le ore 23.59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione (cosiddetta “RdAC”), mentre è solo per il destinatario che opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

 

A cura di Carlo Nocera – Avvocato e giurista d’impresa

 

Con queste FAQ cerchiamo di risolvere i principali dubbi degli operatori che sono alle prese con il nuovo processo tributario telematico. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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