PCT – Attestazione di conformità di atto scansionato dalla cancelleria

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La cancelleria ha scansionato un provvedimento del Magistrato redatto su carta. Posso scaricarlo dal fascicolo telematico e attestarlo conforme anche se non è un originale digitale?

L’art. 16 bis comma 9 bis del D.L.
179/2012, stabilisce espressamente che: “Le copie informatiche, anche
per immagine
, di atti processuali di parte e degli ausiliari del
giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli
informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale
anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di
conformità all’originale
.”

Qualora, quindi, il Cancelliere provveda a
scansionare un provvedimento cartaceo redatto dal Magistrato e a caricarlo sul
fascicolo telematico, tale provvedimento – seppur in copia e anche qualora sia
sprovvisto di sottoscrizione del cancelliere – equivarrà in tutto e per tutto
all’originale da cui è stato creato.

Oltre a ciò, sempre l’art. 16 bis comma 9
bis, aggiunge che: “Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,
estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a
norma del presente comma, equivalgono all’originale.”

Il Difensore potrà quindi tranquillamente
scaricare il provvedimento del Giudice – anche se formato originariamente su
supporto cartaceo – e attestarne la conformità a norma dell’articolo sopra
citato.

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

 

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita. ?


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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