Peculiarità delle imprese cooperative

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Per le imprese cooperative il prestito sociale rappresenta una particolare forma di finanziamento. Si tratta, infatti, di un istituto tipico delle società cooperative che è stato modificato negli ultimi anni per effetto dell’art. 1, commi 238-242, Legge 27/12/2017, n. 205. Sarebbe pertanto interessante comprendere come si inserisce il prestito sociale nella determinazione degli indici di allerta alla luce delle nuove disposizioni in tema di crisi d’impresa.

Prima di entrare nel merito
del quesito, risulta doveroso sottolineare due aspetti fondamentali che
caratterizzano il prestito sociale, ovvero:

  • l’impiego del prestito sociale che deve interessare solo
    operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali
    (comma 238 dell’art. 1 della legge n.205/2017);
  • la non applicabilità dell’art. 2467 del codice civile con
    riferimento alla postergazione dei finanziamenti dei soci alla società rispetto
    alla soddisfazione degli altri creditori (comma 239 dell’art. 1 della legge
    n.205/2017).

Alla luce di quanto appena esposto, l’attività di raccolta di
finanziamenti presso soci dev’essere adeguatamente trattata nella
determinazione del DCSR che, secondo le indicazioni del CNDCEC,  dovrà essere calcolato tenendo conto dei
flussi attesi a 6 mesi “per versamenti e rimborsi del prestito stesso,
secondo una ragionevole stima, basata sulle evidenze storiche delle relative
movimentazioni non precedenti a tre anni
”. Inoltre, qualora l’impresa non
ritenga adeguato, in considerazione delle proprie caratteristiche, l’indice di
adeguatezza patrimoniale, essa potrà modificarlo, specificandone le ragioni
nella nota integrativa. Ciò perché la voce “patrimonio netto”, presente al numeratore
dell’indice di adeguatezza patrimoniale, potrebbe risentire delle dinamiche di
rimborso del prestito sociale.

Sempre in relazione al prestito sociale, il documento del
CNDCEC fornisce dei suggerimenti in merito alla determinazione dell’indice di
liquidità, con specifico riferimento al suo denominatore rappresentato dalle
passività a breve. In questa circostanza, infatti, si dovrà rettificare il
valore delle passività a breve sulla scorta delle valutazioni fatte nel calcolo
del DSCR e dell’indice di adeguatezza patrimoniale, qualora il rimborso del
capitale sia previsto nel breve periodo.

A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

 

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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