Sfruttamento del lavoro: le linee guida dell’Ispettorato

Home / Sistemiamo l'Italia / Sfruttamento del lavoro: le linee guida dell’Ispettorato

L’art. 603-bis codice penale dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione e la multa (in misura variabile in relazione alle diverse ipotesi) chiunque:

  1. recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche con la citata intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

 

QUESTE LE PENE PER LO SFRUTTAMENTO
Fattispecie Multa (per ogni lavoratore) Reclusione
Ipotesi base Da 500 a 1.000 euro Da 1 a 6 anni
Fatti commessi
con violenza o minaccia
Da 1.000 a 2.000 euro Da 5 a 8 anni
Costituiscono aggravante specifica, con aumento della pena da un terzo alla metà:

a) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a 3;

b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

c) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

 

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. sottoposizione a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

 

Linee Guida dell’INL – In relazione a tale norma, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 28 febbraio 2019, n. 5, ha fornito le “Linee Guida” per la vigilanza. Tale documento costituisce un contributo alle indagini degli ispettori che, in ogni caso, dovranno tener conto delle eventuali indicazioni fornite dalle Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla configurazione del reato che sulle metodologie per acquisire gli elementi di prova: infatti, si tratta di attività di polizia giudiziaria che, salva una prima fase di indagine, va svolta in stretto coordinamento con le competenti Procure e i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro.

 

Elementi della fattispecie – Elementi costitutivi di entrambe le fattispecie di illecito sono lo sfruttamento lavorativo e l’approfittamento dello stato di bisogno (cfr. tabella).

 

Approfittamento L’approfittamento sussiste quando la condotta illecita è posta in essere a danno di chi è in stato di bisogno:  consiste nella strumentalizzazione a proprio favore della debolezza della vittima (basta la consapevolezza di una parte circa lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali).
Stato di bisogno Lo stato di bisogno della persona offesa non è una situazione di frustrazione per l’impossibilità a realizzare ogni esigenza avvertita come urgente, ma è riconosciuto solo quando la persona offesa, pur versando in stato di assoluta indigenza, è in una condizione (pur provvisoria) di mancanza di mezzi per sopperire a esigenze primarie, relative a beni comunemente considerati essenziali per chiunque. Tale elemento viene anche ricondotto alla condizione psicologica in cui la persona si trova e per cui non ha piena libertà di scelta; non si identifica nel bisogno di lavorare, ma presuppone uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che pur non annientando ogni libertà di scelta, comporta un assillo, tale da compromettere la libertà contrattuale della persona. *
Sfruttamento Ulteriore elemento costitutivo del reato è lo sfruttamento lavorativo: per l’art. 603-bis rileva la sussistenza di una o più condizioni “di lavoro”.
* Premesso che l’ispettore dovrà fornire i relativi elementi di prova, l’attività investigativa sarà tanto più semplice quanto più è evidente lo stato di “debolezza sociale” dei lavoratori, ciò che avviene non di rado nell’impiego di personale straniero spesso extracomunitario.

 

Costituiscono meri indici (alternativi) dello sfruttamento, finalizzati a indirizzare gli accertamenti, gli elementi indicati di seguito:

  1. reiterata erogazione di retribuzioni palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali “comparativamente” più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. reiterata violazione delle norme sull’orario di lavoro, sui periodi di riposo giornaliero e settimanale, sull’aspettativa obbligatoria (cioè del diritto di assentarsi dal lavoro in tutti i casi in cui è obbligatoriamente previsto, ad esempio: gravidanza), sulle ferie”;

 

In emtrambe tali ipotesi, rileva il comportamento reiterato nei confronti di uno o più lavoratori, anche ove essi non siano sempre gli stessi a causa di un eventuale turn over.

 

  1. “violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”; l’indice è tanto più significativo quanto più gravi sono le violazioni prevenzionistiche accertate, mentre hanno minor “peso” eventuali violazioni formali o che non incidono direttamente sulla salute e sicurezza del lavoratore o non la mettono seriamente in pericolo. Invece, violazioni particolarmente gravi possono dar luogo a un’aggravante specifica che si realizza per aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (per tale indice, a differenza di quelli precedenti, non è richiesta la reiterazione);
  2. “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti”: occorre verificare che non sussistano anche gli estremi del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.). Ipotesi di condizione lavorativa degradante possono rinvenirsi quando:
  • vi è un significativo stress lavorativo psico-fisico, per esempio quando il trasporto presso i luoghi di lavoro avviene con veicoli del tutto inadeguati, e superando il numero delle persone consentito, così da esporli a pericolo;
  • lo svolgimento dell’attività lavorativa avviene in condizioni metereologiche avverse, senza adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • è esclusa la possibilità di comunicazione tra i lavoratori o altri soggetti;
  • mancano locali per necessità fisiologiche (eccetera).

 

La sorveglianza non è invece da intendersi in senso letterale, essendo spesso sufficiente una costante presenza fisica del datore/fiduciario affinché nel lavoratore si generi il pensiero di essere controllato e quindi di dover produrre per conservare il lavoro.

 

 

 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore


Fonte: Sistemiamo l’Italia

Related Posts

Leave a Comment