Intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori

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Secondo le istruzioni contenute nella circ. N. 5/2019 dell’INL, in caso di intermediazione illecita, l’accertamento riguarda l’intermediario e l’utilizzatore: verso quest’ultimo è più semplice ricercare gli indici di sfruttamento ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

 

Identificazione dell’intermediario – Quanto all’attività dell’intermediario occorre anzitutto identificarlo mediante le banche dati a disposizione (CCIAA in primo luogo) per appurare:

  1. se egli opera sotto una ragione sociale e, in caso affermativo, qual è l’oggetto dell’impresa;
  2. se è autorizzato alla somministrazione o intermediazione di lavoro;
  3. se ha rapporti economici (censiti ufficialmente) con imprenditori operanti nel settore interessato dallo sfruttamento;
  4. se è intestatario di veicoli, verificandone tipologia e targa (in particolare in agricoltura);
  5. qual è l’attività lavorativa o imprenditoriale (se ve ne è una) ufficialmente esercitata.

 

Identificazione dell’utilizzatore e collegamenti con l’intermediario – Ove vi siano indizi di intermediazione illecita, l’ITL procederà, coinvolgendo i Carabinieri del Comando tutela del lavoro, all’accertamento degli utilizzatori presso cui il personale è inviato e le relative modalità. L’ispettore deve relazionarsi con la Procura, anche per le modalità di acquisizione degli elementi di prova sugli utilizzatori (es.: intercettazioni telefoniche e sequestro degli apparati di corrispondenza elettronica per trascrivere le conversazioni sospette). L’ulteriore fase investigativa deve accertare il collegamento tra l’intermediano e l’utilizzatore, le reali condizioni di lavoro e alloggiative (se ai lavoratori è fornito l’alloggio), i metodi di sorveglianza (se il lavoro si svolge all’aperto), il numero di lavoratori, la loro età, eccetera.

 

Perquisizioni e sequestri – Se gli accertamenti hanno consentito di acquisire importanti indizi di colpevolezza, occorre effettuare perquisizioni e sequestrare documenti e dispositivi informatici, nonché la cosiddetta doppia contabilità formata da intermediario e utilizzatore. Contestualmente alle perquisizioni, a seconda dei casi, vanno effettuate videoriprese o fotografie nei locali ove si svolgono le lavorazioni o presso cui i lavoratori sono alloggiati, per documentarne le condizioni di lavoro e di vita.

 

 

 

 

 

 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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