Cassazione Civile – Invalidità del registro INI-PEC ai fini delle notificazioni in proprio

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Sta tenendo banco in questi giorni, negli ambienti giuridici e giudiziari, un’accesa discussione scaturita dalla pronuncia n° 3709/2019 della Suprema Corte di Cassazione.

Attraverso tale provvedimento, difatti, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).”

Come già rilevato da alcuni autorevoli commentatori (su tutti si vedano Maurizio Reale e Giuseppe Vitrani), con tutta probabilità la Corte ha erroneamente scambiato il registro INI-PEC, espressamente annoverato all’interno dell’art. 16 ter D.L. 179/2012 fra i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni in proprio via PEC ex L. 53/1994, con il registro IPA (indice delle pubbliche amministrazioni), che a partire dall’agosto 2014, a seguito della modifica apportata al sopra citato art. 16 ter, non è più considerato pubblico elenco valido per le notificazioni de quibus.

Il problema, quindi, risiede in realtà nella difficoltà di notificare via PEC – qualora si seguisse il sopracitato principio di diritto – a soggetti che non abbiano il proprio indirizzo censito nel ReGIndE, quali ad esempio imprese e professionisti diversi da avvocati e consulenti tecnici d’ufficio.

In virtù di ciò il Centro Studi Processo Telematico ha emanato – nella giornata del 4 marzo – un comunicato stampa rivolto alle istituzioni forensi e giudiziarie, volto a sollecitare l’intervento del Primo Presidente della Corte di Cassazione al fine di una risoluzione della vicenda.

Il testo del comunicato è reperibile a questo link.

 

 

 

 

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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