Conversione del D.L. Cura Italia: queste le novità

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CIGO e
assegno ordinario (art. 19) –
Tali
trattamenti possono essere concessi per una durata
massima di 9 settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. E’
stato modificato il co. 2: i datori che presentano tale domanda sono dispensati dall’osservanza
dell’art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (informazione e consultazione
sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall’art. 15, co. 2, nonché
dall’art. 30, co. 2, di tale D.Lgs. La domanda va presentata entro la fine del 4°
mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di sospensione o
riduzione dell’attività e non è soggetta alla verifica dei requisiti ex art. 11
D.Lgs. n. 148/2015 (le causali). Il nuovo co. 10-bis dispone che i datori con unità produttive site nei comuni
individuati nell’allegato I al DPCM 1° marzo 2020 nonché i datori che non hanno
sede legale o unità produttiva/operativa in tali comuni, per i soli lavoratori
in forza ivi residenti o domiciliati, possono presentare domanda di CIGO o di
assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo
aggiuntivo fino a 3 mesi. L’assegno ordinario è concesso anche ai dipendenti di
datori iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti. A tale trattamento
non si applica il tetto aziendale (prestazioni non superiori a 10 volte l’ammontare
dei contributi dovuti dal datore, tenuto conto delle prestazioni già deliberate
a qualunque titolo a suo favore) ex art. 29, co. 4, 2° periodo, del D.Lgs. n. 148/2015.

Contratti a termine (art. 19-bis)
Novità
assoluta: vista l’emergenza epidemiologica COVID-19, ai datori che accedono
agli ammortizzatori sociali ex artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020 (CIGO e assegno ordinario; CIGO per aziende già in CIGS; assegno ordinario per datori con assegni
di solidarietà in corso; CIGD), nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga
alle previsioni di cui agli articoli 20, co. 1, lettera c), 21, co. 2, e 32, co.
1, lettera c), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo
periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a
scopo di somministrazione. Ne consegue che, in tale periodo, i datori che hanno
fatto richiesta di ammortizzatori sociali possono comunque rinnovare o
prorogare i contratti a termine in essere, senza rispettare il cd. stop and go.

CIGO per aziende già in CIGS (art. 20) – Le
aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso la CIGS, possono chiedere la
CIGO ex art. 19 e per un periodo fino a 9 settimane: la concessione della CIGO
sospende e sostituisce la CIGS. La CIGO può riguardare anche gli stessi
lavoratori beneficiari di CIGS a totale copertura dell’orario. Il nuovo co. 7-bis dispone che i datori con unità produttive site nei
comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, che al 23 febbraio
hanno in corso una CIGS, possono presentare domanda di CIGO ex art. 19,
per un periodo aggiuntivo fino a 3 mesi, nel limite di spesa di 0,9 milioni di
euro per il 2020.

Cassa integrazione in deroga (art.
22) –
Modificato
il co. 1: Regioni e Province autonome,
con riferimento ai datori privati, inclusi quelli agricoli, della pesca e terzo
settore inclusi gli enti religiosi riconosciuti, cui si applicano le tutele in
materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto, possono
riconoscere, per l’emergenza COVID-19, con accordo che può essere concluso
anche telematicamente con le OO.SS. più rappresentative a livello nazionale per
i datori, trattamenti di CIGD (con contribuzione figurativa), per la durata
della riduzione o sospensione del rapporto e comunque per un periodo fino a 9
settimane. Il trattamento di CIGD, per i lavoratori agricoli, per le ore di
riduzione/sospensione di attività, nei limiti previsti, è equiparato a lavoro per
il calcolo della disoccupazione agricola. L’accordo sindacale non è richiesto
per i datori fino a 5 dipendenti né per i datori che hanno chiuso l’attività per
i provvedimenti d’urgenza emanati per far fronte all’emergenza. Il nuovo co. 8-bis dispone che i datori con unità produttive site nei
comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, nonché quelli che non
hanno sede legale o unità produttiva/operativa nei comuni suddetti, per i soli
lavoratori in forza residenti o domiciliati in tali comuni, possono chiedere la
CIGD, per un periodo aggiuntivo fino a 3 mesi dal 23 febbraio 2020. Il nuovo
co. 8-quater dispone che, fuori dei
casi ex co. 8-bis, le Regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per i datori con unità produttive ivi
situate o che non hanno sede legale o unità produttiva/operativa in tali
regioni, per i soli lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle stesse
regioni, possono riconoscere trattamenti di CIGD, per un periodo fino a 4
settimane, aggiuntivo a quello ex co. 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento
di concessione.

Permessi legge 104 (art.
24) –
Confermati i 12 giorni aggiuntivi di permesso; inoltre per il personale di Forze armate, Polizia,
Polizia penitenziaria e vigili del fuoco, il beneficio spetta compatibilmente
con le esigenze dell’ente e di interesse pubblico. Tale previsione è riferita
anche al personale della polizia locale di comuni, province e città
metropolitane.

Indennità di 600 euro
(artt. 27, 28, 29, 30, 31, 38 e 96) –
Invariate le indennità di 600 euro (non cumulabili) per: professionisti
e lavoratori con rapporto di co.co.co.; lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni speciali dell’Ago; lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti
termali; lavoratori del settore agricolo; collaboratori sportivi, nonché
lavoratori dello spettacolo.

Lavoro agile (art. 39) – Il co. 1 dispone che, fino alla cessazione dello
stato di emergenza per COVID-19 (e non più solo fino al 30 aprile),
i dipendenti disabili nelle condizioni ex art. 3, co. 3, legge 5 febbraio 1992,
n. 104 o che hanno nel nucleo familiare una persona con disabilità in tali
condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
ex artt. da 18 a 23 legge 22 maggio 2017, n. 81, purché tale modalità sia compatibile
con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, i lavoratori del settore
privato con gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa hanno
la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni
lavorative in modalità agile. Novità: tali disposizioni si applicano anche ai
lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Lavoratori
autonomi ex zona rossa (art. 44-bis)
La nuova norma dispone che – per co.co.co., agenti e rappresentanti,
lavoratori autonomi, professionisti, inclusi i titolari di impresa, iscritti
all’AGO e alle sue forme esclusive e sostitutive, nonché alla Gestione Separata
– che svolgono l’attività al 23 febbraio 2020 nei comuni ex allegato 1 al DPCM
1° marzo 2020 (Lombardia: Bertonico;
Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo;
San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Veneto: Vò), o siano ivi residenti o domiciliati
alla stessa data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva di 500 euro
per un massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione
dell’attività. Tale indennità non concorre a formare il reddito ai sensi del DPR
22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall’Inps, su domanda, nel limite di
spesa di 5,8 milioni di euro per il 2020.

Licenziamento
(art. 46) –
Il
testo modificato dalla legge n. 27/2020 dispone che, dal 17 marzo (e fino al 16
maggio 2020), l’avvio delle procedure ex artt.
4, 5 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nello stesso
periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, salve che il
personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola del
contratto d’appalto. Inoltre, sino alla scadenza di tale termine, il
datore, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, della legge 15 luglio
1966, n. 604.

Sospensione
versamenti di ritenute, contributi e premi (art. 61) –
L’art. 61 è stato modificato profondamente
dalla conversione: per il dettaglio si veda il nuovo testo di legge.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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