Mandato senza rappresentanza

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La mia azienda agricola srl da tempo fornisce una piattaforma della GDO. Ora il buyer mi ha chiesto una DOC che, pur essendo presente nella mia zona, non ho nella mia produzione.

Potrei acquistare il prodotto da una azienda agricola con la quale spesso collaboro e rivenderla soddisfacendo  così le richieste del buyer ma non sono capiente nel calcolo della prevalenza in quanto già acquisto sul mercato prodotto e non vorrei perdere la prevalenza. Non mi interessa guadagnare ma solo servire il cliente e impedire che subentri un altro produttore di zona.

Se l’azienda dalla quale acquisterebbe il prodotto è una azienda con la quale spesso collaborate potrebbe essere interessante sviluppare un progetto di rete di imprese in cui la sua azienda riceva un mandato senza rappresentanza per la vendita del prodotto del socio della rete.

NOTA: Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4 -quinquies, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, cosi come modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Esso consiste in un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Le imprese appartenenti alla rete, sulla base di un programma comune, collaborano, si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitano in comune una o più attività rientranti nello specifico ambito della propria impresa.

In forza di tale struttura
contrattuale la capofila della rete fatturerà il prodotto alla GDO e riceverà
le rispettive fatture di prodotto dalla mandante.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 18
giugno 2013, n. 20, ha chiarito che nei contrati di rete privi di soggettività
giuridica, qual è quello a cui ci si riferisce nel nostro caso, (privo di
rappresentanza), i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di
rete e organo comune possono essere ricondotti alla figura del mandato senza
rappresentanza.

Al riguardo, si rammenta che il contratto mandato è
un accordo con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti
giuridici per conto dell’altra parte (articolo 1704 cod. civ.); in particolare,
nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce per conto del mandante, ma
in nome proprio, con la conseguenza che i terzi non hanno alcun rapporto
diretto con il mandante. Ciò implica la conclusione di una transazione
economica tra mandatario e un soggetto terzo, cui segue il ribaltamento in capo
al mandante degli effetti dell’operazione; pertanto, nel caso di un mandato
alla vendita di prodotti, il mandatario vende il prodotto del mandante presso
soggetti terzi e successivamente trasferisce al mandante il ricavato della
vendita. L’operazione realizzata tramite l’intervento del mandatario senza
rappresentanza è unica e tale natura la si evince dal fatto che a fronte di due
passaggi (c.d. passaggio interno tra mandante e mandatario e c.d. passaggio
esterno tra mandatario e soggetto) si realizza un’unica prestazione di servizi,
ossia quella a rilevanza esterna che intercorre tra mandante e soggetto terzo. Il
passaggio interno tra mandante e mandatario, invece, consiste in un mero ribaltamento
dal mandatario sul mandante degli effetti economici dell’operazione esterna
(riaddebito del costo o accredito del ricavo).

Nella sostanza, dunque, le operazioni compiute dal
mandatario senza rappresentanza nell’espletamento dei propri obblighi a
contrarre con soggetti terzi per conto del mandante, sono per il mandatario
neutrali dal punto di vista economico, posto che esso si limita a ribaltare sul
soggetto per conto del quale ha agito il risultato economico delle operazioni
concluse.

In sostanza eventuali esborsi o incassi effettuati
dal mandatario nell’interesse del mandante non rilevano sul conto economico del
mandatario in quanto si tratta di mere movimentazioni finanziarie.

Tale orientamento, peraltro, è stato ribadito con la
risoluzione del 18 giungo 2009, n. 162, laddove l’Agenzia ha affermato che
gli esborsi sostenuti dalla società in qualità di mandatario (senza
rappresentanza) non rappresentano dal punto di vista economico costi propri ma
mere movimentazioni finanziarie; allo stesso modo i successivi rimborsi da
parte del mandante non rappresentano ricavi
“.

Pertanto i flussi di vendita realizzati dal
mandatario sono esterni al calcolo della prevalenza prevista per
l’assoggettamento dell’azienda al calcolo del reddito su base catastale.

A cura di Luca Castagnetti, Dottore Commercialista – Direttore Centro Studi Management DiVino di Studio Impresa.

 

Con queste FAQ cerchiamo di rispondere ai principali dubbi degli operatori che sono alle prese con la gestione dei nuovi obblighi introdotti. Gli argomenti oggetto delle FAQ saranno trattati su questo portale anche in maniera più approfondita.


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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