Notificazioni a mezzo PECTAR Calabria 585/2020

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Lo scorso anno il Tar Sicilia sezione di
Catania ha depositato un’interessante pronuncia in materia di notificazioni a
mezzo PEC e di registri pubblici di indirizzi elettronici.

Nel caso di specie, era stato proposto
ricorso contro il Comune di Catania per l’accertamento dell’inottemperanza del
Comune stesso del rispetto all’obbligo di comunicare al Ministero della
Giustizia un valido indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni e le
notificazioni. Tale indirizzo PEC, come noto, dovrebbe essere inserito
all’interno dell’apposito elenco denominato “PP.AA.” e previsto dall’art. 16
comma 12 del D.L. 179/2012.

Il ricorso de quo, poi accolto dal
Tribunale Amministrativo siciliano, si era reso necessario poiché, come più
volte abbiamo avuto modo di sottolineare su queste pagine, a seguito della
riforma degli articoli 16 e seguenti del D.L. 179/2012, il registro IPA (Indice
Pubbliche Amministrazioni) è stato integralmente sostituito dal registro PP.AA.
per l’elencazione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzabili
– nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni – per le notifiche in proprio a
mezzo PEC.

Posto che il vecchio registro IPA
(tutt’ora esistente e pienamente idoneo all’estrazione degli indirizzi PEC per
le notifiche in ambito tributario) è completo di tutti gli indirizzi riferibile
alle nostre Pubbliche Amministrazioni, e posto altresì che – di converso – il
registro PP.AA. è rimasto a lungo pressoché non alimentato – o quantomeno
scarsamente alimentato – dalle P.A. di riferimento, chiaro appare il grave
danno per tutti quei legali che debbano notificare a mezzo Posta Elettronica
Certificata un atto ad una delle amministrazioni che non abbiano provveduto
alla comunicazione del proprio indirizzo.

All’epoca, come detto, il TAR Sicilia
sezione di Catania stabilì: “è di tutta evidenza come il contegno omissivo
serbato dall’Amministrazione rispetto all’obbligo di comunicazione
dell’indirizzo PEC sancito dalla predetta norma, pur non precludendo radicalmente
la notifica dell’atto processuale (residualmente possibile, infatti, mediante
le tradizionali modalità cartacee), vanifichi il raggiungimento degli obiettivi
di digitalizzazione della giustizia posti dal legislatore, rispetto ai quali la
telematizzazione delle comunicazioni funge da fattore trainante. Una tale
inerzia, come puntualmente rappresentato nella diffida del 26 ottobre 2017, non
potendo trovare ammissibile giustificazione in ragioni di carattere
organizzativo, si riverbera d’altra parte negativamente sulla generalità degli
operatori del processo amministrativo. Costoro, che prima della novella del
2014 avrebbero potuto comunque giovarsi di una modalità di comunicazione
telematica rappresentata dalla notifica presso l’indirizzo PEC estratto dal
registro IPA, attualmente, in caso di inerzia della PA nella comunicazione
dell’indirizzo ex art. 16, co. 12, cit., potranno ricorrere esclusivamente alle
tradizionali modalità di notifica cartacee, con un aggravio in termini
materiali ed economici e in spregio alla normativa vigente e in particolare
all’art. 16, comma 12, del d.lgs. 179/2012.”

Oggi tale pronuncia, rimasta fino ad oggi
isolata, è stata ripresa e ribadita dal Tribunale Amministrativo della Calabria
che, in un caso del tutto analogo rispetto a quello appena descritto, ha
riconosciuto l’inadempienza della Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro
(rimasta contumace nel giudizio) per non aver ottemperato alla corretta e
tempestiva comunicazione del proprio indirizzo PEC da inserirsi nel registro
PP.AA.

Il Tribunale Amministrativo calabrese,
ripercorrendo le orme del precedente siciliano, ha sul punto precisato che: “L’art.
16, comma 12, D.L. 18 ottobre 2012, 179, conv. con L. 17 dicembre 2012, n. 221,
stabilisce, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via
telematica alle pubbliche amministrazioni, che queste comunichino al Ministero
della Giustizia l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui
ricevere le comunicazioni e notificazioni.

La Legge fissava nel 30 novembre 2014 il
termine per porre in essere l’adempimento, che è necessario per costituire, a
cura del Ministero, un elenco dagli uffici giudiziari, dagli uffici
notificazioni. esecuzioni e protesti e dagli avvocati.

L’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro non è presente
in tale elenco e non è altrimenti dimostrato che la comunicazione dovuta abbia
avuto luogo.

Verificato che all’amministrazione la
legge non lascia alcun margine di discrezionalità e che la comunicazione
richiede l’utilizzo di minime risorse amministrative è evidente che l’Azienda
Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro è inadempiente all’obbligo testé
illustrato.”

Per tale ragione il TAR Calabria ha
condannato l’Azienda ospedaliera sopra citata a provvedere nel termine di 15
giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, agli adempimenti
necessari all’inserimento del proprio indirizzo PEC all’interno del registro
PP.AA.

Questo nuovo assunto giurisprudenziale deve
indurci ad essere ottimisti sulla futura alimentazione del registro suddetto, e
sul superamento – quindi – delle difficoltà nelle notificazioni nate dopo
l’abbandono del registro IPA.

 

 

A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico


Fonte: Sistemiamo l’Italia

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